Circolare n. 12/2025

L’ACQUISTO DEGLI OMAGGI NATALIZI

In linea generale, gli omaggi alla clientela rientrano nella più ampia categoria delle spese di rappresentanza e, in merito alle imposte dirette, le spese per omaggi sono deducibili integralmente se di costo unitario non superiore a 50 euro. Diversamente, per omaggi il cui costo unitario superi i 50 euro, occorre rifarsi ai limiti di deduzione previsti dal DM 19 novembre 2008.

Ai fini IVA, la detraibilità dell’imposta è totale se il valore unitario del bene non supera, anche in questo caso, i 50 euro. Tuttavia, la detraibilità di cui abbiamo parlato rileva all’atto dell’acquisto, cosa accade all’atto della regalia? Si verifica una differenziazione a seconda che il bene omaggio sia o meno oggetto dell’attività d’impresa. Uno schema ci aiuterà a comprendere meglio:

Tipologia di omaggioRegime IVA alla cessione
Beni non rientranti nell’attività produttiva dell’azienda di costo superiore a 50 euroCessione f.c.i.; art. 2, D.P.R. n. 633/1972
Beni non rientranti nell’attività produttiva dell’azienda di costo inferiore a 50 euroCessione f.c.i.; art. 2, D.P.R. n. 633/1972
Beni rientranti nell’attività produttiva dell’azienda di qualsiasi importoCessione imponibile (tranne il caso di indetraibilità dell’IVA in acquisto nel qual caso anche la cessione è f.c.i.; art. 2, D.P.R. n. 633/1972)

Dal punto di vista contabile, se si acquista un bene per regalarlo, all’atto dell’acquisto, unitamente all’uscita finanziaria di cassa o banca, si rileverà la voce di Conto economico accesa agli omaggi.

Cosa accade, invece, se omaggio un bene di mia produzione? Innanzitutto, si rileva la cessione dell’omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione, ovvero in autofattura. Nel primo caso, la scrittura contabile sarà la seguente:

Clienti a diversi                                                                                       1.220,00

Omaggi a clienti                                                                                                                1.000,00

IVA a debito                                                                                                                                  220,00

Quindi, occorre distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell’IVA. In tal caso, infattura, oltre alla dizione già indicata, occorrerà scrivere anche, e alternativamente:

  • “… con obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/1972”,
  • “… senza obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/1972”.

Nel primo caso, rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi a clienti                                                                                                                   1.220,00

Spese di rappresentanza                                                                      1.000,00

Cassa                                                                                                          220,00

Nel secondo caso, la scrittura sarà:

Diversi a clienti                                                                                                                    1.220,00

Spese di rappresentanza                                                                       1.000,00

Imposte indeducibili                                                                                 220,00

Quanto agli omaggi ai dipendenti anche in questo caso occorre distinguere:

  • omaggi che non rientrano nell’attività d’impresa, di qualunque importo: rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini IRES e IRPEF e non IRAP; ai fini IVA l’imposta sull’acquisto del bene è indetraibile;
  • omaggi che rientrano nell’attività di impresa, di qualunque importo: rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini IRES e IRPEF, e non IRAP, e la relativa IVA all’acquisto è detraibile.

Un ultimo cenno ai campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati: all’atto dell’acquisto, e ai fini delle imposte dirette, essi rilevano come merce c/acquisto interamente deducibili se oggetto dell’attività, ovvero spese di rappresentanza, anch’esse deducibili, nel caso contrario. Ai fini IVA, all’atto dell’acquisto, l’imposta è sempre detraibile.

Vale ai fini della deduzione quale spesa di rappresentanza il dato dell’art. 108, TUIR, secondo cui la deduzione si lega alle seguenti percentuali:

  • 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
  • 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

In merito all’IVA, il D.P.R. n. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

AFFRANCAMENTI CON IMPOSTA SOSTITUTIVA NELLA RISERVA

L’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare, dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite.

Si tratta di uno dei chiarimenti contenuti negli emendamenti ai principi contabili già posti in consultazione dall’Organismo italiano di contabilità (Oic) e ora approvati in via definitiva.

Nel caso in oggetto l’emendamento riguarda il principio Oic 25 Imposte sul reddito.

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, gli emendamenti riguardano l’Oic 16 (Immobilizzazioni materiali) e l’Oic 31 (Fondi rischi e oneri) per precisare che, per i fondi di ripristino e/o smantellamento, la classificazione degli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti, sono iscritti nella specifica voce 17 ter) della classe C del conto economico (Proventi e oneri finanziari). L’aggiunta della voce è richiesta perché gli effetti in questione non derivano da un finanziamento in senso stretto e pertanto è opportuno distinguerli dagli altri proventi e oneri di natura finanziaria.

In tema di ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali è modificato il paragrafo 63 (Ammortamento) dell’Oic 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se:

  • si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e
  • sia dimostrabile che i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale.

La precisazione avviene a seguito della pubblicazione dell’Oic 34, relativo ai ricavi: alcuni operatori hanno evidenziato che in taluni casi di cessione di licenze potrebbe venire meno la correlazione tra ricavi e costi relativi allo sfruttamento del bene immateriale. Questo avviene quando i ricavi da cessione di licenze sono più rilevanti nei primi anni di vita utile del bene immateriale, mentre i relativi ammortamenti sono rilevati in quote costanti. Questa situazione produrrebbe utili più elevati nei primi anni di vita utile del bene e perdite in quelli successivi, con l’esigenza di dover verificare eventuali svalutazioni in base all’Oic 9.

Infine, alcuni emendamenti, che riguardano l’Oic 13 (Rimanenze), l’Oic 16 (Immobilizzazioni materiali) e l’Oic 24 (Immobilizzazioni immateriali), specificano che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata: questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.

Questi ultimi emendamenti, nella sostanza, applicano in via simmetrica al compratore la disciplina dettata per il venditore nell’Oic 34 (Ricavi) nel caso di vendite con opzione di riacquisto.

Decorrenza degli emendamenti: dai bilanci con esercizio avente inizio dall’1 gennaio 2026, con possibilità di applicazione in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi con inizio dall’1 gennaio 2025. Possibile applicazione prospettica ai sensi dell’Oic 29.

ACCONTO IVA 2025 IN SCADENZA IL 29 DICEMBRE 2025

Si ricorda che in data 29/12/2025 (in quanto il 27 e il 28 dicembre cadono di sabato e domenica) è previsto il versamento dell’acconto IVA per i contribuenti che hanno chiuso la liquidazione del mese di dicembre 2024 a debito (nel caso di contribuenti mensili) oppure che hanno chiuso a debito l’ultimo trimestre del 2024 (contribuenti trimestrali).

Di seguito sono riepilogati i tre diversi metodi di calcolo dell’acconto IVA (STORICO, ANALITICO E PREVISIONALE).

METODO STORICO

Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva;
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

METODO PREVISIONALE

Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
  • in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

METODO ANALITICO

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).