Circolare Nuova Finanziaria 2025

MISURE IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DELLE SPESE

In materia di tracciabilità delle spese, vengono introdotte alcune modifiche.

Si novella il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. Tali regole valgono anche ai fini IRAP. Nel dettaglio dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:

  • In merito al concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
  • In materia di determinazione del reddito da lavoro autonomo, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili;
  • In merito alle spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e ncc, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 95 TUIR se effettuate con i metodi tracciabili;
  • Le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili.

MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0

Viene variata la disciplina del credito c.d. “Transizione 4.0”.

Viene innanzitutto introdotta una soglia massima di acquisti a livello erariale per l’agevolazione fiscale di cui possono beneficiare le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0, specificamente per quelli effettuati:

  • Dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero
  • Entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%;

Tale limite di spesa non si applica però relativamente agli investimenti “prenotati”, ossia quelli per cui entro il 01.01.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Non viene invece variata la misura del credito di cui trattasi, comunque pari:

  • Al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • Al 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • Al 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Al fine della fruizione del credito nel citato nuovo limite massimo viene stabilita un’apposita procedura, tale per cui l’impresa deve trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione sull’ammontare delle spese sostenute e sul relativo credito d’imposta maturato.

È invece eliminata la disposizione che riconosce il credito d’imposta in esame, pari al 10%, alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, specificamente per gli investimenti effettuati:

  • Dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero
  • Entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Resta dunque valida la medesima misura, pari però al 15%, per gli investimenti di questo tipo:

  • Effettuati nel 2024;
  • “Prenotati” entro la fine dello stesso anno (con pagamento dell’acconto pari al 20% entro il 31.12.2024 ed effettuazione entro il successivo 30.06.2025).

A ulteriore informativa, va precisato che la Legge di Bilancio 2025 abroga il credito d’imposta “Transizione 4.0” per i beni immateriali.

RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA: A CHI CONVIENE LIBERARLE COL 10%

La definizione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 porterà con sé la decisione di “liberare” – in tutto, in parte o per nulla – le riserve in sospensione d’imposta presenti nel patrimonio netto di moltissime imprese, applicando l’imposta sostitutiva del 10% prevista dal decreto Irpef-Ires (articolo 14 del Dlgs 192/2024, che è misura straordinaria, e non “a regime”).

La disposizione rinvia per l’attuazione a un decreto del Mef da emanarsi entro il prossimo 1° marzo (termine – ordinatorio – di 60 giorni dal 31 dicembre scorso). Oggetto della norma sono «i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio incorso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, e se ne prevede l’affrancamento facoltativo (totale o parziale) con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap fissata appunto al 10%.

Tale imposta va liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (dunque Redditi 2025) ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

La convenienza

La misura era assai attesa dalle imprese. Nelle società di capitali, la distribuzione di queste riserve ai soci persone fisiche comporta (nella maggior parte dei casi) una imposizione complessiva del 50% (cioè 24% di Ires e 26% di ritenuta a titolo d’imposta sul socio, nulla è dovuto a titolo di Irap ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dm 162/2001 e dell’articolo 4, comma 2, del Dm 86/2002). Con l’affrancamento resta solo il carico fiscale sui soci. È vero che, in caso di utilizzo delle riserve in sospensione a copertura di perdite, non si applica alcuna imposizione, ma occorre ricordare che – a norma dell’articolo 13 della legge 342/2000 – ciò comporta la destinazione prioritaria degli utili successivi alla reintegrazione della riserva, ovvero la riduzione “formale” della riserva in sospensione da attuarsi tramite delibera di assemblea straordinaria.

Ancora più conveniente si presenta la sostitutiva nel caso in cui la riserva sia nel bilancio di una società di persone o impresa individuale (in contabilità ordinaria), poiché in questo caso l’affrancamento al 10% evita l’applicazione dell’Irpef marginale del socio o del titolare.

Le esclusioni

Nessun vantaggio, invece, per le imprese che, al momento del formarsi della riserva in sospensione, erano in contabilità semplificata, dato che il vincolo fiscale, in questa ipotesi, non si è mai formato.

Nessun affrancamento risulta necessario anche quando la rivalutazione (tipica operazione che crea riserve in sospensione d’imposta) è stata operata con effetti solo contabili e non fiscali, ovvero quando, già all’epoca, la riserva è stata affrancata ai sensi della legge istitutiva.

La possibilità di affrancare solo parzialmente permette alle imprese una valutazione di convenienza: è possibile, infatti, soprattutto quando la liberazione totale delle riserve in sospensione presenti in bilancio comporterebbe un onere significativo, quantificare l’ammontare di risorse che si pensa di destinare ai soci nel breve/medio periodo, versando la sostitutiva solo in proporzione a tale importo.

Le imposte differite

L’operazione non dovrebbe comportare, nella maggior parte dei casi, una liberazione di imposte differite: infatti, in base ai paragrafi 64 e 65 del principio contabile Oic 25, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci, e la valutazione va effettuata caso per caso, tenendo conto anche dell’andamento storico di distribuzione dei dividendi, della presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l’utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione e della presenza nel patrimonio netto di altre riserve di entità rilevante che hanno già scontato l’imposta.

Se ordinariamente, stante il vincolo della sospensione, non vi sono obblighi di priorità che costringono l’impresa a privilegiare la distribuzione di queste riserve (circolare 11/E/2009), una volta versata la sostitutiva le riserve corrispondenti rientreranno a pieno titolo all’interno della “gerarchia” fissata, in primo luogo, dal comma 1 dell’articolo 47 del Tuir, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025 (circolare 33/E/2005).

PROROGA AL 31/03/2025 PER LA STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE SU EVENTI CATASTROFALI

In riferimento all’articolo indicato all’interno della circolare n.5 del 2024, inviata in data 10 ottobre, si comunica che è prorogato al 31.03.2025 il termine entro il quale le imprese:

  • Con sede legale in Italia, o
  • Aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia,

sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni relativi a:

  1. Terreni e fabbricati, impianti e macchinari;
  2. Attrezzature industriali e commerciali

direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La proroga del termine al 31.03.2025 è necessaria per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali.