In merito al nuovo obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori per le imprese costituite in qualsiasi forma societaria (Società di capitali, di persone, società semplici, cooperative, consortili per azioni e consortili a responsabilità limitata, non si applica ai Contratti di Rete e Consorzi), introdotta dall’art. 1, comma 860 L. 207/204 (Legge di Bilancio 2025) si riassume quanto indicato dalla CCIAA di Ferrara e Ravenna con la comunicazione allegata del 15 maggio 2025:
1. Per le società già iscritte a Registro Imprese prima del 1 gennaio 2025 non è previsto un obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori (eccetto il caso di variazione della loro carica), fatta salva la possibilità, su istanza volontaria degli stessi, di procedere ugualmente a detta comunicazione.
2. Non è necessario che l’Amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC in quanto è possibile indicare lo stesso indirizzo PEC della società già iscritto a Registro Imprese o in alternativa altro indirizzo PEC, quale domicilio digitale “speciale”.
3. Non è previsto un termine per l’adempimento (esente da bolli e diritti) e pertanto non è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.
4. L’obbligo è in capo al singolo amministratore che dovrà firmare digitalmente la pratica per adempiere al proprio obbligo personale. In caso di più amministratori occorre la firma digitale di tutti gli amministratori o in caso di incarico a professionista, lo stesso dovrà essere incaricato da tutti gli amministratori.