Circolare straordinaria obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società

In merito al nuovo obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori per le imprese costituite in qualsiasi forma societaria (Società di capitali, di persone, società semplici, cooperative, consortili per azioni e consortili a responsabilità limitata, non si applica ai Contratti di Rete e Consorzi), introdotta dall’art. 1, comma 860 L. 207/204 (Legge di Bilancio 2025) si riassume quanto indicato dalla CCIAA di Ferrara e Ravenna con la comunicazione allegata del 15 maggio 2025:

1.  Per le società già iscritte a Registro Imprese prima del 1 gennaio 2025 non è previsto un obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori (eccetto il caso di variazione della loro carica), fatta salva la possibilità, su istanza volontaria degli stessi, di procedere ugualmente a detta comunicazione.

2. Non è necessario che l’Amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC in quanto è possibile indicare lo stesso indirizzo PEC della società già iscritto a Registro Imprese o in alternativa altro indirizzo PEC, quale domicilio digitale “speciale”.

3. Non è previsto un termine per l’adempimento (esente da bolli e diritti) e pertanto non è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.

4. L’obbligo è in capo al singolo amministratore che dovrà firmare digitalmente la pratica per adempiere al proprio obbligo personale. In caso di più amministratori occorre la firma digitale di tutti gli amministratori o in caso di incarico a professionista, lo stesso dovrà essere incaricato da tutti gli amministratori.